Descrizione
Il procedimento di accesso agli atti riguarda la richiesta di presa visione e ottenimento copia dei documenti amministrativi effettuata da un soggetto interessato.
Qualora quanto presentato sia sufficiente e risponda ai criteri per l'autorizzazione all'accesso, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale.
Qualora il richiedente non abbia i requisiti per ottenere il rilascio, l'ufficio competente procede con l'emanazione del provvedimento finale di diniego alla richiesta avanzata.
Qualora quanto presentato non sia sufficiente per il rilascio, l'ufficio competente procede con la richiesta di integrazione documentale.
A seguito dell'integrazione, l'ufficio può rilasciare l'autorizzazione, se sussistono i requisiti, o non rilasciarla, se non sussistono i requisiti.
Il procedimento di accesso agli atti è regolato dalla legge n. 241/1990.
Iter
Termine per la conclusione del procedimento e altri termini rilevanti:
Il procedimento ha durata massima pari a 30 giorni dall'istanza di parte.
Il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato/il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione: No
Uffici responsabili
Ufficio del procedimento
Per maggiori informazioni consultare la scheda del servizio collegato o contattare l'ufficio competente.
Strumenti di tutela
Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può:
- presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR);
- chiedere al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.
Servizio
Ultimo aggiornamento: 09-05-2024